ASSOCIAZIONE
“SOCIETÀ DEI TERRITORIALISTI E DELLE TERRITORIALISTE APS ONLUS”
Associazione di Promozione Sociale del Terzo Settore

STATUTO

Titolo I
Disposizioni generali: denominazione, sede, scopi

Art. 1. E’ costituita una associazione denominata Società dei territorialisti e delle Territorialiste (SdT) APS. L’associazione ha sede legale in Firenze c/o LAPEI (Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti) via Micheli n. 2, 50123.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel relativo registro.

Art. 1 bis. 1. In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice medesimo, l’Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’Anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l’Associazione:
a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), nn. 5, 7, 8, 9, 11) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Società dei Territorialisti e delle Territorialiste APS Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;
c) osserva i limiti previsti dall’art. 10, c. 6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997
d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e persegue finalità scientifiche, culturali,
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione ha scopi culturali e di promozione del confronto fra discipline scientifiche che assumono la centralità del valore dei beni patrimoniali locali nei processi di trasformazione finalizzati al benessere sociale e alla felicità pubblica, all’integrità dei sistemi di sostegno della vita sul nostro pianeta, sviluppando conoscenza e responsabilità sociale nei confronti del territorio come bene comune. L’associazione sviluppa i principi contenuti nel Manifesto fondativo. A tal fine l’associazione intende:
a) sviluppare il dibattito scientifico per la fondazione di un corpus unitario, multisciplinare e interdisciplinare delle arti e delle scienze del territorio di indirizzo territorialista, che sia in grado di affrontare in modo relazionale e integrato la conoscenza e la trasformazione del territorio;
b) promuovere strutture, associazioni, centri di ricerca autonomi di carattere culturale e scientifico indirizzati allo sviluppo di progetti territoriali improntati alla autosostenibilità;
c) promuovere la cultura territorialista nella didattica e nella ricerca universitaria, indirizzando il dibattito e promuovendo la formazione di scuole, dipartimenti, dottorati, centri di ricerca, corsi di laurea improntati alla multidisciplinarietà, alla interdisciplinarietà, alla ricomposizione dei saperi nelle scienze del territorio;
d) promuovere indirizzi per le politiche, piani, progetti e strumenti partecipativi di governo del territorio che valorizzino la cittadinanza attiva verso modelli societari auto-sostenibili;
e) promuovere progetti di ricerca sperimentali multi-transdisciplinari in rapporto a enti internazionali, nazionali, regionali; promuovere su temi di interesse generale proposte di legge, manifesti culturali, rapporti, ecc;
f) elaborare e fornire strumenti scientifici, culturali e tecnici alla progettualità sociale che promuove il territorio e i suoi valori patrimoniali, materiali e immateriali, come beni comuni e che sperimenta forme innovative della loro gestione partecipata;
g) promuovere reti internazionali con associazioni, centri di ricerca, istituti universitari che si muovano in orizzonti culturali simili;
h) promuovere un congresso annuale, dotarsi di una rivista e di altre iniziative editoriali, osservatorio delle buone pratiche.
L’associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati/e, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati/e:
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati/e e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo amministrativo, individuato all’art. 7.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3. L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia nei confronti degli organi di governo, dell’Università, delle aziende pubbliche e private e degli enti pubblici territoriali.

Titolo II
Gli associati

Art. 4. Il numero degli associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7, ovvero il minimo stabilito dalla Legge.
Possono essere componenti dell’associazione le persone fisiche e altre APS o enti del terzo settore che per la loro attività professionale, statutaria, istituzionale, di ricerca, di insegnamento o di studio sono interessate all’attività dell’associazione stessa e la cui attività non confligge con le finalità dell’associazione. La verifica di ammissibilità dei soci/e è fatta dal Consiglio Direttivo.
Chi intende essere ammesso come associato/a dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato/a e annotata, a cura della Segreteria Tecnica, nel libro degli associati. Nel caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati/e.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Gli associati/e sono articolati in soci/e sostenitori, soci/e amici, soci/e ordinari e soci/e junior (persone al di sotto dei 35 anni di età).

Art. 5. Gli associati/e sono tenuti al pagamento di una quota annuale, valida per l’anno solare in corso, entro il 31 Marzo di ogni anno, pena la decadenza dalla qualità di socio/a per l’anno di mancato rinnovo. Il consiglio Direttivo ha comunque facoltà di accogliere, in via eccezionale e su istanza motivata, domande di ammissione degli aspiranti associati/e anche in data successiva al 31 Marzo. L’importo per ogni categoria di soci/e è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono altresì intrasmissibili.
Ogni soggetto che intenda ricoprire una carica di Responsabilità gestionale nelle strutture interne dell’associazione è tenuto al pagamento della quota associativa, pena la revoca della carica.
Gli associati/e che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Art. 6. L’associato/a che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il Consiglio Direttivo dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato/a.

Art. 7. Gli associati/e hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati/e dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso il sito web dell’associazione o, laddove si tratti di materiali non visibili sul sito, facendone richiesta scritta via mail all’indirizzo dell’associazione.

Art. 8. Gli associati/e hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

Titolo III
Organi dell’associazione

Art. 9. Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati/te
b) il Comitato Scientifico
c) il Consiglio Direttivo, con funzione di Organo di Amministrazione.
d) la segreteria tecnica
d) il/la Presidente
d) i Revisori dei Conti

Titolo IV
L’Assemblea dei Soci

Art. 10. L’Assemblea ordinaria dei Soci/e, convocata almeno una volta l’anno su delibera del Consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, in località da indicarsi nell’avviso di convocazione, per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sul programma di attività annuale e relativo bilancio preventivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno. La data è l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci/e via e-mail.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
a) può nominare il/la Presidente Onorario;
b) elegge ogni due anni, o revoca, il consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) approva il bilancio consuntivo e la relazione generale sull’attività svolta nell’esercizio precedente;
e) approva il programma generale, progetti specifici di attività e il bilancio preventivo per il nuovo esercizio;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica;
h) approva eventuali modifiche di Statuto o di Regolamento interno dell’associazione predisposto dal Consiglio Direttivo
i) approva l’eventuale istituzione di sedi territoriali e commissioni tematiche di lavoro, stabilendo finalità e modalità di funzionamento; ratifica le adesioni dei soci/e alle sedi e alle commissioni e nomina per ciascuna un coordinatore responsabile che resta in carico fino al rinnovo delle cariche sociali;
j) delibera sulla esclusione e sulla decadenza degli associati/e;
k) fissa le quote associative previste dall’art. 5 del presente Statuto;
l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11. Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti/e coloro che sono iscritti/e nel libro degli associati/e. Ciascun associato/a ha un voto. Ciascun socio/a potrà rappresentare uno o più altri soci/e, sino a un massimo di tre, purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario in prima convocazione la meta più uno degli iscritti/e; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti/e o rappresentanti; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 12. L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci/e presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 13. L’assemblea è presieduta dal Presidente e elegge tra i soci/e presenti un Segretario/a. Il Segretario/a provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario/a e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 14. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti. L’assemblea straordinaria può deliberare:
– sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
– su ogni argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei suoi componenti.

Art. 15. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci/e ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo V
Il Comitato Scientifico

Art. 16. Il Comitato Scientifico è costituito dai componenti del Comitato dei Garanti che hanno promosso l’associazione. Nuovi membri del Comitato Scientifico sono proposti dal Consiglio Direttivo all’assemblea sulla base dei seguenti criteri:
– essere autorevolmente rappresentativi, in campo scientifico e culturale di una delle discipline di pertinenza dell’associazione;
– presentare un curriculum scientifico coerente con gli scopi dell’associazione;

– fornire la disponibilità per il referaggio dei testi da pubblicare sulla rivista;
– fornire la disponibilità per l’organizzazione e il coordinamento di convegni, seminari, commissioni di lavoro, testi collettanei;
– fornire contributi al sito web e alla rivista dell’associazione.

Art. 17. Il Comitato Scientifico, che comprende studiosi/e internazionali, non ha limiti di numero e include componenti cooptati per chiara fama, anche se non iscritti/e all’associazione.

Art. 18. Il Comitato Scientifico può essere convocato in occasione dell’Assemblea dei Soci/e o delle riunioni del Consiglio Direttivo; esso viene consultato per questioni rilevanti dal punto di vista scientifico, per orientare le tematiche dei convegni e della rivista dell’associazione. Il Comitato Scientifico che ha una funzione eminentemente culturale, non ha ruoli deliberativi, né operativi.

Titolo VI
Il Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea fra i soci/e ed è composto da un minimo di 8 componenti sino a un massimo di 15 oltre al/la Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del consiglio direttivo sono tenuti/e, come tutti gli associati/e, al rinnovo della quota associativa, pena la decadenza della qualifica di componente del Direttivo.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri/e così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri/e si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea e ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione che non siano per legge o dal presente statuto riservati all’Assemblea.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo:
a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale;
b) elabora il bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci/e;
c) propone ed elabora progetti, programmi, convenzioni con enti pubblici e privati da sottoporre all’approvazione dell’assemblea stessa;

d) convoca l’Assemblea dei Soci/e e delibera sull’ammissione dei soci;
e) discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
f) cura la gestione dell’associazione provvedendo a definire l’importo delle quote annue di associazione, alla riscossione dei contributi, a decidere sugli investimenti patrimoniali al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti;
g) fornisce un regolamento interno con gli indirizzi per la gestione delle strutture operative della SdT : la rivista internazionale “Scienze del territorio”, il sito web, l’Osservatorio delle buone pratiche, la casa editrice on line “SdT Edizioni” e le relative collane; Il Direttivo propone all’assemblea la nomina dei responsabili (presidenti, direttori e responsabili) delle strutture operative della SdT. I responsabili delle strutture operative restano in carica due anni.
h) Il Consiglio direttivo ha altresì il compito di valutare, accogliere o eventualmente respingere con adeguata motivazione le domande di ammissione degli aspiranti associati.

Art. 22. Il consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni 4 mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 3 componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri/e. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri/e presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
La maggioranza dei consiglieri/e sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri/e è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo nomina la segreteria tecnica il cui mandato ha la medesima scadenza dell’organo di amministrazione.

Titolo VI
La segreteria tecnica

Art. 24. La segreteria tecnica svolge i compiti di segreteria e amministrazione nonché la predisposizione dei documenti necessari alla stesura del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo delle attività dell’associazione che Il Consiglio Direttivo presenta poi all’Assemblea dei Soci/e per ratifica.

La segreteria tecnica comprende le funzioni di tesoreria.

Titolo VIIIl
Presidente

Art. 25. Il/la Presidente sovraintende all’attività dell’associazione e in tale qualità:
a) rappresenta l’associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i soci/e quanto con terzi e con le autorità;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci/e, formula l’ordine del giorno per le sedute di entrambi;
d) stipula accordi, contratti, programmi di ricerca con enti pubblici e privati; firma gli atti dell’associazione;
e) propone al Consiglio Direttivo la nomina della Segreteria tecnica con funzioni di esecutività degli atti del Consiglio Direttivo stesso, dell’assemblea e di tesoreria;
f) ha facoltà di deliberare in caso di necessità o urgenza informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
g) dispone quanto altro occorra per l’ordinario funzionamento dell’associazione.

Art. 26. Il/la Presidente viene eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci/e a maggioranza assoluta dei presenti; contestualmente possono eletti anche uno o due Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 27. Chi per più di un mandato abbia svolto le funzioni di Presidente può essere nominato/a dall’Assemblea generale dei Soci/e Presidente Onorario, con diritto di prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Titolo VIII
Revisori dei Conti

Art. 28. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due componenti supplenti eletti dall’Assemblea, che restano in carica due anni e non possono essere rieletti/e più di una volta. Il Collegio elegge al suo interno il/la Presidente. Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria della Società e presenta all’Assemblea una relazione sui bilanci annuali. Ha facoltà di richiedere alla Segreteria tecnica con funzioni di tesoreria verifica delle scritture contabili e di cassa.

Titolo VIX
Volontari/e e lavoratori/rici dipendenti

Art. 29. I volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari/e.

Art. 30. Ai volontari/e possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 31. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati/e nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari/e o al 5% dei l numero degli associati/e.

Titolo X
Patrimonio – esercizio sociale

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, al netto delle spese sostenute per la gestione dell’associazione, dai beni e dalle attività dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti e contributi da accordi e contratti con enti pubblici o privati, la cui accettazione è subordinata a delibera favorevole del Consiglio Direttivo. L’associazione può trarre risorse economiche anche dai proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al precedente paragrafo, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati/e, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 33. L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio. Esso è predisposto dall’Organo di Amministrazione e approvato dall’Assemblea. Il bilancio di esercizio verrà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 34. La durata dell’associazione Società dei Territorialisti e delle Territorialiste APS è illimitata. Il suo scioglimento può essere effettuato dietro deliberazione dell’assemblea secondo le modalità definite dall’art.13. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa avvenuto,  l’eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 35. Mediante apposito Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento dell’associazione nelle sue varie attività, nonché quelle per l’assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le sue esigenze. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio Direttivo prendere di volta in volta le necessarie deliberazioni.

Art. 36. Qualora si intenda modificare lo Statuto, in tutto o in parte, il/la Presidente della Società sottopone le necessarie proposte ad una Assemblea Generale straordinaria dei Soci/e previa deliberazione del Consiglio Direttivo Per l’approvazione occorre il voto dei due terzi dei Soci/e presenti di persona o per delega all’Assemblea stessa.

Art. 37. L’Associazione ha un proprio logo che, riprodotto nel foglio allegato 1, fa parte integrante del presente Statuto, costituisce segno distintivo dell’associazione medesima e verrà utilizzato in ogni attività e/o pubblicazione attinente alla vita sociale.

Art. 38. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rimanda al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.